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Preventivo-Cost-Prezzo e Tariffe per scovare e smascherare l'infedele seriale

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 Preventivo, Costi e Tariffe per scovare Bugiardo;Traditore;Narcisita;infedele seriale!

Scopri quali i costi-il tariffario e le conseguenze legali dell'infedeltà coniugale e tutto quello che devi fare se sospetti un tradimento. In caso di infedeltà coniugale si deve dare maggiore importanza alle cause che hanno determinato l'adulterio e verrà dopo il comportamento 

 

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Tradimento coniugale on line: La moglie che sorprende il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne - hanno sottolineato i giudici della Suprema corte - non commette abbandono di tetto coniugale perchè si tratta di una "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione". La donna se ne era andata di casa, piantando il marito su due piedi, appena aveva scoperto che lui cercava altri incontri con compagnia femminile sul web. 

Navigare nel web sui siti d'incontri equivale a un tradimento e se un coniuge sorprende l'altro in cerca di relazioni su internet e se ne va di casa non commette abbandono di tetto coniugale. 
Lo ha stabilito la Cassazione respingendo il ricorso di un uomo che voleva addebitare la causa della separazione all'ex moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione. 
L'uomo aveva anche chiesto di eliminare l'obbligo di contribuire con 600 euro al mese al mantenimento della moglie separata, una signora benestante e molto più giovane di lui, ma i giudici hanno confermato l'assegno. Con questa sentenza, la Suprema corte ha convalidato il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna che aveva equiparato la navigazione sui siti d'incontri alla violazione dell'obbligo di fedeltà.

Fonte Internet

Infedeltà del partner

 Se hai notato dei cambiamenti nel comportamento del tuo partner e, se lei/lui sembrasse “assente” e inconsciamente inizi a pensare che potrebbe esserci un altro uomo/donna nella sua vita, dovresti prima investigare un po' sui tuoi sospetti e cercare un confronto con il partner solamente se hai conferme e prove.

In questo articolo troverai alcuni dei più comuni segnali di emergenza che potrebbero indicare un tradimento da parte di tua moglie/marito.

 Cambiamenti di Comportamento nella sua Vita Sociale:

 

  • Nota quanto spesso esce con "le amiche"/"gli amici". Se all'improvviso inizia a passare tanto tempo con dei giri di amicizie che tendono ad escluderti, potrebbe essere un segnale negativo. Anche se afferma di uscire solo con amici, potrebbe non essere vero.

Devi comprendere che un'uscita occasionale tra amici è normale e sana. Non è un brutto segno in sé ed è una cosa perfettamente normale. Proprio come quando tu stesso esci con gli amici e parli di cose di cui con il tuo partner non parleresti mai.

Potrebbe essere un problema se il tuo partner inizia a considerare queste uscite più importanti del vostro rapporto di coppia, se non è chiaro in merito a dove va e con chi va e se non riesci a contattarlo quando esce.

Se ti dice che va da qualche parte e tu hai il sospetto che vada a incontrare un'altra persona, offriti di accompagnarlo. Se "cambia idea" all'ultimo momento e decide di non uscire, potrebbe essere il segnale che la sua intenzione era molto probabilmente quella di trascorrere un po' di tempo con qualcun altro.

Se il tuo partner sparisce ogni volta per ore e dice semplicemente di essere andato in giro a fare shopping o commissioni, mostra interesse per i negozi o i luoghi in cui è andato o che cosa è andato a vedere. Molte persone amano raccontare cosa hanno fatto durante la giornata, quindi se ottieni una risposta elusiva, potrebbe essere un segno che sia andato altrove.

 

  • Controlla se ci sono dei cambiamenti nel modo in cui tratta le persone a te care. Se il tuo partner inizia ad allontanarsi dai tuoi familiari o dagli amici con cui un tempo andava d'accordo, forse si sente in colpa.

Se tua moglie si trova bene con la tua famiglia e i tuoi amici, capirà che la sua "storia" con un'altra persona potrebbe ferire più persone e non solo te. Questo potrebbe farla sentire talmente in colpa da evitare certe situazioni il più spesso possibile.

I partner che tradiscono, inoltre, si preoccupano che amici e familiari dell'altra parte possano accorgersi che stia nascondendo qualcosa.

In alcuni casi, la tua famiglia potrebbe, invece, essere parte del problema. Se il tuo partner non va d'accordo con i tuoi familiari e tu ti schieri spesso dalla loro parte, potrebbe avvertire la mancanza di "alleati" tra le persone che vi circondano.

 

  • Ascolta attentamente se inizia a parlare di nuove amicizie. Questa nuova amicizia di cui ti parla potrebbe essere qualcos'altro.

 

  • Controlla se ci sono dei cambiamenti nelle sue abitudini in merito al fumo e agli alcolici. Se il tuo partner di solito beve e fuma, potresti non notare nulla di nuovo. Se però non ha mai avuto nessun interesse per l'alcol e le sigarette e senti questi odori, può darsi che il partner incriminato gli abbia fatto prendere questi vizi.

 

  • Fai caso a quanto tempo lavora e a quanto spesso viaggia per lavoro. Il tuo partner potrebbe affermare di passare molto tempo a lavoro, ma se non succedesse mai prima, questo cambiamento potrebbe indicare che sta passando queste ore extra fuori dall'ufficio.

 

  • Se passa troppo tempo fuori casa potrebbe essere una brutta notizia. Per esempio, se un'uscita in banca, al negozio di generi alimentari o dal parrucchiere si prolunga più del solito, può darsi che stia facendo qualcosa di diverso da quello che ti aveva detto.

Considera quei viaggi che fa fuori città senza di te e che non sono legati al lavoro. Se va continuamente a visitare i suoi parenti da solo, è possibile che non vada a vedere solo quelli, specialmente se trascorre la notte in hotel e non a casa loro. Se ti dice che è stato in hotel, chiedile con naturalezza quale e poi dai un'occhiata alle spese della carta di credito. Se non ci sono spese, magari un'altra persona sta pagando al posto suo.

 

  • Controlla quanti soldi spende quando esce. Le relazioni costano. Dai uno sguardo agli scontrini e ai movimenti delle carte di credito del tuo partner. Un aumento delle spese può indicare che stia spendendo i suoi soldi per qualcuno di nuovo.

Allo stesso modo potresti controllare i chilometri percorsi in macchina. Se noti che sta percorrendo qualche chilometro in più per raggiungere i posti che ti dice di frequentare, probabilmente sta guidando per andare da qualcuno che non dovrebbe vedere.

 

Cambiamenti nel suo Comportamento in Casa:

 

  • Osserva se ci sono dei cambiamenti nel modo in cui ti esprime il suo affetto. Oltre ad avere dei sospetti se all'improvviso il tuo partner si allontana da te, potresti averne anche se all'improvviso diventa molto affettuoso rispetto a prima.

Un partner infedele potrebbe darti molte attenzioni per alleviare i sensi di colpa quando siete insieme e potrebbe sentirsi meglio in merito a quello che fa quando tu non ci sei.

 

  • Fai caso alle sue abitudini con il telefono. Questo potrebbe essere un po' difficile da notare, in quanto la maggior parte delle persone passa molto tempo al telefono. Ma se all'improvviso noti che usa molto il telefono anche per inviare messaggi o termina le conversazioni proprio nel momento in cui tu rientri a casa, potrebbe indicare che nella sua vita c'è qualcuno di cui non ti vuole parlare.

Chiedi con chi parla al telefono, soprattutto quando lascia la stanza per rispondere. Valuta se le sue spiegazioni sono veritiere o se sta provando a inventare scuse in merito alla persona con cui stava effettivamente parlando.

Fai caso anche alla frequenza, agli orari in cui riceve ed effettua telefonate, oltre al tono di voce che utilizza.

 

  • Se il tuo partner inizia a comportarsi come se non ci fosse nulla di buono in quello che fai, anche se non ti tradisce, ti sta facendo capire che nella vostra relazione ci sono dei problemi.
  • D'altro canto, potrebbe essere un brutto segno anche se smette di lamentarsi del tutto. Se tu hai dato dei validi motivi per non lamentarsi più, perfetto. Se invece non hai cambiato il tuo comportamento e diventa meno critico senza motivo, questo potrebbe essere un segnale di indifferenza nei tuoi riguardi e che incanali le sue soddisfazioni emotive altrove.

 

  • Fai caso ai cambiamenti sul suo comportamento sessuale. Potresti aspettarti che, se ti tradisce, non sia più interessato sessualmente a te. Invece, ci sono molti casi in cui il desiderio sessuale aumenta.

Desiderare di avere più rapporti sessuali può essere un modo per alleviare i sensi di colpa dovuti a un eventuale tradimento.

Se il tuo partner vuole avere rapporti sessuali più spesso del solito, può significare che sta avendo una relazione sentimentale con qualcuno e ti stia usando per soddisfare i bisogni sessuali che non può avere da quell'altra persona.

D'altro canto, se avevate una buona vita sessuale e all'improvviso la fiamma della passione è spenta, questo può indicare che stia appagando i suoi desideri sessuali con qualcun altro.

 

  • Guardalo negli occhi. Per istinto le persone evitano il contatto con gli occhi se hanno qualcosa da nascondere e se stanno mentendo. Guarda il tuo partner negli occhi durante la giornata. Se ti tradisce, eviterà spesso il contatto visivo.

Questo è molto importante quando gli chiedi dove è stato, con chi e cosa ha fatto. In questo caso dovrà mentirti se non vuole ammettere che ti sta tradendo e troverà molto più difficile guardarti negli occhi rispetto al solito.

 

  • Controlla quanto tempo passa di fronte al computer. Al giorno d'oggi il computer si utilizza per comunicare tanto quanto il telefono. Se il tuo partner passa le serate davanti al computer e si sente attaccato quando chiedi il motivo, può darsi che stia inviando e-mail e che stia comunicando tramite social media con qualcuno che non vuole farti conoscere.

Dai un'occhiata alla cronologia sul motore di ricerca quando non c'è. Se la cancella, può essere un segnale d'allarme, in quanto è probabile che voglia nasconderti qualcosa.

Ricorda che i cellulari sono il computer più usato. Chiedile di poter vedere il suo telefono. Se reagisce sulle difensive, potrebbe essere un segno che abbia qualcosa da nascondere.

Controlla le bollette del telefono. Molti provider forniscono informazioni dettagliate in merito alle chiamate. Nota la presenza di numeri che non conosci.

 

  • Considera i comportamenti sfuggenti come segnali negativi. Come regola generale, se il tuo partner inizia a condividere sempre meno dettagli in merito alle sue giornate e ai suoi pensieri, potrebbe nasconderti qualcosa e condividere le sue emozioni con qualcun altro.

 

Cambiamenti nel Modo in cui si Prende Cura di sé:

 

  • Nota i cambiamenti nel suo aspetto. Quando le coppie sono sposate da tempo, spesso tendono a lasciarsi andare. Se il tuo partner improvvisamente cambia qualcosa nei capelli o in qualche modo inizia a curarsi come non faceva da tempo, probabilmente lo sta facendo per un'altra persona.

 

  • Di solito le persone all'inizio di una relazione tendono a curare il più possibile il loro aspetto fisico, quindi se hai notato che si sta impegnando per migliorare l'aspetto, potrebbe essere che nella sua vita c'è una nuova relazione.

Tuttavia, c'è la possibilità che lo stia facendo per te. Se percepisce l'assenza di passione e alchimia tra di voi, semplicemente sta provando a porre rimedio al problema e a essere più attraente per te.

 

  • Fai caso allo shopping frenetico. Osserva con sguardo attento ciò che porta a casa nelle buste della spesa. Se acquista vestiti nuovi in quantità, forse li vuole mostrare a qualcuno.

Allarmati anche se compra vestiti e non li mette quando uscite insieme.

 

  • Fai attenzione se inizia ad allenarsi in palestra. Se il tuo partner dimostra un inusuale interesse per la forma fisica e non l'ha mai fatto prima, probabilmente vuole essere più attraente per un’altra persona da poco entrata nella sua vita. Capisci, logicamente, che questo non è un segnale rivelatore. È possibile che si stia mettendo in forma per dei validi motivi: forse il medico glielo ha suggerito per evitare problemi di salute, magari il suo vestito preferito non gli sta più oppure l'anno nuovo è iniziato da poco e la palestra era nella lista dei suoi buoni propositi.

 

  • Controlla quanto spesso si fa la doccia in "palestra". Se raramente fa la doccia a casa e dice di averla fatta in palestra, c'è qualche probabilità che la stia facendo a casa dei un’altra persona, usando la palestra come copertura.

Una persona che tradisce fa sempre la doccia prima di darti il benvenuto a casa per eliminare gli odori dell'amante.

Odora il suo profumo. Molti sposi si abituano all'odore dei propri partner. Se ha un odore strano, tipo acqua di colonia o un profumo che tu non usi, potrebbe avere avuto dei contatti con qualcun altro.

 

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infedeltà coniugale_sentenze:  obbligo di fedeltà:

Infedeltà Coniugale e risarcimento danno: Cassazione la sentenza n. 8862/2012: La sentenza si pone in contrasto con un costante precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tradimento di un coniuge poteva comportare l’addebito della separazione ma non un risarcimento in termini economici. Ora la Suprema Corte ha rivisto il principio, rivalutando la lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.

Il caso portato all’attenzione della Corte è uno dei più frequenti nella pratica giudiziaria.
Si rivolgeva al Tribunale la moglie lamentando che il fallimento del matrimonio fosse imputabile al marito a seguito della sua continua e perdurante relazione extraconiugale.
Stante l’elevato reddito del coniuge e la presenza di due figlie non autonome, chiedeva un assegno di mantenimento per costoro ed un assegno di mantenimento per sé stessa, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali a seguito proprio della rottura del matrimonio imputabile al tradimento. Inoltre chiedeva la restituzione di circa 25mila euro versati al coniuge e mai restituiti.
Il tribunale accertata la situazione nei termini segnalati dalla donna e la violazione degli obblighi matrimoniali da parte del marito.
Addebitava la separazione a quest’ultimo, assegnava la casa coniugale alla moglie, disponeva un congruo assegno di mantenimento per le figlie, ma nulla prevedeva in favore della moglie. Tuttavia escludeva qualsiasi forma di risarcimento dei danni per la violazione dell’obbligo di fedeltà, sulla base della non risarcibilità in termini economici del tradimento. Inoltre, accertato che durante il matrimonio la moglie aveva effettivamente versato circa 25mila euro al marito per l’acquisto di un appartamento che era rimasto a lui intestato, lo condannava alla restituzione della somma.
Avverso la sentenza proponevano appello entrambe le parti, la moglie lamentando la mancata attribuzione di un risarcimento dei danni per il tradimento subito, e chiedendo una migliore determinazione del mantenimento per le figlie, il marito chiedendo la revoca dell’assegno e la restituzione della somma versata.
La Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza ritoccando soltanto gli importi dell’assegno per le figlie.

Infedeltà Coniugale: IL RIGETTO DELLA CASSAZIONE SULLE RICHIESTE DEL MARITO
I giudici della Corte Suprema rigettavano tutte le eccezioni sollevate dal marito, sia perché vertenti su circostanze di fatto e non di diritto, sottratte notoriamente all’esame del giudice di legittimità, sia perché le decisioni pregresse apparivano conformi a giustizia.
Per quanto riguardava la casa coniugale rilevavano l’inopportunità di una divisione che avrebbe comportato una riduzione di spazio per i figli, i quali avevano diritto a mantenere gli ambienti nei quali erano stati sempre abituati a vivere e non potevano essere penalizzati dalla crisi coniugale dei genitori.
Per ciò che invece riguardava la condanna a restituire l’importo di 25mila euro con i quali il marito aveva acquistato un altro immobile intestandolo a se stesso, rilevava il Collegio che conformemente a numerose precedenti sentenze, l’obbligo di solidarietà familiare e di contribuire ai bisogni della famiglia, sussiste in relazione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuno, ed è finalizzato proprio a soddisfare i bisogni dei genitori e dei figli. E’ tuttavia altrettanto vero che, in relazione ad attività e ad operazioni economiche straordinarie e rilevanti per importo, (per esempio in caso di acquisto di un immobile), ben possano sussistere rapporti di debito e di credito fra i coniugi, come tra qualsiasi altro soggetto.
Rapporti che vanno rispettati e quindi legittimamente il Tribunale e la Corte di Appello avevano condannato il marito a restituire il rilevante importo versato dalla moglie, soprattutto perché finalizzato all’acquisto di un immobile che era rimasto intestato solo al marito.

Infedeltà Coniugale: DIRITTO AL MANTENIMENTO PER LA MANIFESTA DIFFERENZA DI REDDITI FRA I CONIUGI
Il primo dei motivi di impugnazione della moglie veniva invece accolto anche in tal senso aderendo ad un pregresso orientamento giurisprudenziale.
Riteneva la Cassazione infatti come la circostanza per cui la moglie svolgesse lavoro part-time presso un ente pubblico, non poteva di per sé stesso escludere il diritto all’assegno di mantenimento, ove fosse rilevabile una importante differenza di redditi fra marito e moglie, soprattutto nel caso in esame, in cui nessuna colpa del fallimento dell’unione poteva essere addebitata alla donna.
Infatti il giudice di primo grado, si limitava a sostenere che, il semplice fatto che la donna svolgesse attività lavorativa retribuita, faceva ritenere che essa fosse autonoma e in grado di mantenere il tenore di vita precedente. Tale tesi dei giudici a quo non era condivisibile, in quanto un’attività lavorativa qualsivoglia come quella nella specie, non è detto che sia in grado di far mantenere alla moglie il tenore di vita del quale godeva precedentemente e che veniva a cessare per il comportamento dell’altro coniuge.

Infedeltà Coniugale: TRADIZIONALE: IL TRADIMENTO COME CAUSA DI ADDEBITO MA NON DI RISARCIMENTO
Del tutto innovativa è viceversa la sentenza della Corte di Cassazione sotto questo ultimo profilo.
In realtà i giudici del Tribunale e della Corte di Appello si erano conformati all’orientamento giurisprudenziale pregresso per cui la violazione dell’obbligo di fedeltà non darebbe luogo ipso jure ad alcun motivo di risarcimento del danno, a meno che tale violazione non sia posta in essere con sistemi e mezzi tali da configurare altri illeciti, come nel caso di atteggiamenti ingiuriosi o diffamatori.
Pertanto il principio a cui attenersi è stato costantemente quello di ritenere che la violazione dell’obbligo di fedeltà sentimentale e sessuale, potesse dare luogo semplicemente all’addebito della separazione, ma non ad un risarcimento in termini monetari.
La Corte Suprema ha sempre statuito infatti come “La domanda di risarcimento del danno contrasterebbe con il diritto del coniuge di perseguire le proprie scelte personali, soprattutto in conseguenza della legge che ha eliminato il carattere illecito dell’adulterio: il desiderio di libertà e felicità del marito, pur comportando la disgregazione della famiglia, può essere sanzionato con l’addebito della separazione, ma non potrebbe configurarsi quale fonte di risarcimento dei danni”.

Infedeltà Coniugale: MELIUS RE PERPENSAIl Collegio, viceversa, rilevava che la pregressa interpretazione non teneva conto dell’evoluzione giurisprudenziale di questi anni, né dell’affermarsi e dell’estendersi di uno dei fenomeni sicuramente più rilevanti nel diritto di famiglia, e cioè l’introduzione e la logica dei metodi della responsabilità civile nel rapporto tra coniugi e tra genitori e figli, che del resto si inserisce nel più generale ampliamento nell’area della responsabilità aquiliana. E’ vero, proseguiva la Corte, che il carattere illecito dell’adulterio era stato escluso dalla Corte Costituzionale con le notissime sentenze, ma ciò solo sotto il profilo penale. Viceversa argomentava la Cassazione, la violazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, anche ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, incidendo sui beni essenziali della vita, deve necessariamente dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Infatti non è più condivisibile la considerazione per cui condannando il marito ai danni, si verrebbe a creare una duplicazione di sanzioni, da un lato con l’addebito e dall’altro con il risarcimento, dando luogo a diritti assolutamente inesistenti, non essendo rilevabile alcuna violazione del principio del neminem laedere.
Va di contro precisato che, la responsabilità fra coniugi o dei genitori nei confronti dei figli, non si fonda sulla mera violazione dei doveri matrimoniali o di quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione a seguito dell’avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, ecc. Tutte circostanze che sono riferibili anche alla violazione dell’obbligo di fedeltà.

Infedeltà Coniugale: LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FEDELTA’ IN PARTICOLARE
Tale ultima violazione, di fatto incidendo sul bene essenziale della vita, alla serenità ed alla salute, produce realmente un danno ingiusto con conseguente obbligo risarcitorio secondo la normativa generale sulla responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere, secondo la Cassazione, sia la pronuncia di addebito, sia quella di risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri e le finalità del tutto differenti nei due istituti giuridici. Era pur vero che i giudici del Tribunale e della Corte di Appello, avevano rilevato come, nel caso in ispecie, non era ravvisabile né il carattere ingiurioso, né manifestazioni rilevanti di disdoro per la donna, tuttavia i magistrati non avevano considerato la semplice incidenza, dedotta dalla moglie, del tradimento sulla propria privacy, sulla reputazione e in sostanza sul proprio diritto alla serenità familiare e sullo star bene.
Conclusivamente la Corte modificando un solido e costante orientamento giurisprudenziale precedente, ha introdotto per la prima volta il diritto al risarcimento per la violazione dell’obbligo di fedeltà, aprendo la strada ad un non improbabile rilevantissimo contenzioso nell’ambito del diritto di famiglia, con un sicuro allungamento di processi, che necessiteranno ora di mezzi probatori articolati proprio al fine di dimostrare la violazione agli obblighi di coniugio.

Infedeltà coniugale: per la Cassazione il danno è risarcibile:
Il riconoscimento da parte della Suprema Corte del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità civile nella famiglia ha attraversato un lungo percorso giurisprudenziale prima di essere a tutti gli effetti consacrato a rimedio per tutte quelle condotte perpetrate da un componente della famiglia in danno dell’altro, nel caso di specie da un coniuge in danno dell’altro coniuge.
Dapprima, infatti, la Corte ha riaffermato la centralità della lesione di un interesse della persona di rango costituzionale, quale presupposto del risarcimento del danno alla persona, pur in assenza di una previsione legislativa ad hoc, assecondando il risarcimento del danno causalmente riconducibile alla condotta, dolosa o gravemente colposa, lesiva di un diritto inviolabile direttamente riconducibile agli artt. 29-30 Cost. (ex pluribus Cass. SS.UU. nn. 26972-26975 del 2008). Da ultimo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18853/11 ha sancito che, data la natura giuridica dei doveri coniugali, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra la domanda di addebito e quella di risarcimento dei danni.
Pertanto, a prescindere dalle controversie nell’ambito della separazione, e dal fatto che, in molti casi la domanda di una separazione o divorzio giudiziale venga trasmutata in consensuale o congiunta, è sempre possibile ottenere, con domanda al giudice civile ordinario, il risarcimento per il danno intrafamiliare, estrinsecatosi, nel caso di specie, in una plateale condotta fedifraga del marito lesiva, per il fatto in sé, ma anche per le modalità con le quali è stata consumata, della dignita’ e onore della moglie. La pronuncia suddetta, difatti, afferma che l’infedelta’ che abbia leso la dignita’ e l’onore del coniuge tradito rappresenta un illecito civile suscettibile di risarcimento danni : “Anche nell’ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico e, quindi, entrambi i tipi di danno in relazione ai quali è stata formulata la domanda dell’odierna ricorrente” (Cass. 15 settembre 2011 n. 18853) .
Spetta al coniuge tradito, però, provare l’entita’ dei danni subiti, sia morali che economici: la violazione dei doveri coniugali può, infatti, ledere diritti costituzionalmente protetti qualora si dimostri che la condotta illecita -nella specie l’infedeltà- abbia dato vita ad una lesione dell’integrità psichica e fisica, abbia portato a conseguenze pregiudizievoli della reputazione della vittima, oppure si sia concretizzata in atti specificamente lesivi della dignità della persona. Dall’orientamento giurisprudenziale anzidetto ed in particolare in seguito alla recentissima pronuncia esaminata scaturiranno inevitabilmente una innumerevole quantità di processi per il risarcimento del danno da infedeltà coniugale.


Infedeltà Coniugale: NON VOLERE FIGLI NON GIUSTIFICA IL TRADIMENTO DEL MARITO” - Cass. civ. n. 16089/2012 –

Addebito o non addebito, è questo il dilemma. A risolverlo hanno tentato le corti di merito con esito opposti, infatti, mentre il Tribunale pronunciava la separazione con addebito per il marito, contrariamente, la Corte d’Appello ha riformato la sentenza graziandolo dall’addebito.
Per quale motivo ? Che il marito fosse fedifrago era provato, concretamente e con certezza, avendo questi intrapreso una relazione clandestina con un’altra donna già dal 2003, tuttavia la scelta del coniuge di venir meno ai suoi doveri era stata determinata, a suo dire, non da pulsioni incontrollabili ma dal venir meno dell’unione d’intenti con la moglie, la quale, a quell’epoca, gli aveva confessato di non voler avere dei figli con lui.
La Corte trentina ha quindi ritenuto che il tradimento fosse stato una reazione del tutto proporzionata alla scelta della moglie di non procreare con il coniuge.
Contro tale decisione proponeva ricorso in cassazione la moglie tradita, con tre motivi tra loro connessi: contestando in primo luogo che l’affermazione della donna (che in realtà era una confidenza fatta alla cognata) potesse aver determinato la scelta del marito di intraprendere una relazione extraconiugale; ciò, e questo è il secondo motivo, perché la relazione era iniziata ben prima che la donna esternasse la sua intenzione di non dare figli al marito, ed infine, a contorno, si eccepiva la contraddittorietà della motivazione della Corte d’Appello.
La Cassazione critica la sentenza trentina ritenendo illogico il tentativo di creare un collegamento tra la scelta del marito di intraprendere una liaison con la segretaria (che storia scontata !) e la dichiarazione della ricorrente di non voler avere un figlio dal marito, anche perchè a tale confidenza era seguita una ritrattazione, dubbi e la volontà della donna di riconciliarsi con il coniuge. Circostanze queste di cui il giudice d’appello non aveva tenuto conto.
Tuttavia la Corte di legittimità non cassa la sentenza, rilevando come le censure mosse dalla ricorrente non abbiano toccato il punto centrale della motivazione: ovvero, l’addebito non poteva essere attribuito al marito in quanto lo stesso aveva intrapreso la relazione extraconiugale in presenza di una crisi nel rapporto matrimoniale non più reversibile. Infatti, per giurisprudenza consolidata, la dichiarazione di addebito della separazione trova fondamento nell’accertamento di comportamenti (tenuti dal coniuge consapevolmente) contrari ai doveri coniugali, nonché nell’insorgenza di una situazione di intollerabilità del protrarsi della convivenza, causalmente relazionata alla condotta addebitabile. Tuttavia, ai fini suddetti, la violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio deve intervenire non già quando sia ormai maturata l’intollerabilità della convivenza, ma in un momento pregresso, avendo essa stessa efficacia causale nella insorgenza della crisi coniugale (ex pluris Cass. civ. Sez. I, 1 giugno 2012, n. 8862).
Si ha addebito quindi, ove vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa alla intollerabilità della convivenza, e non quando, all’opposto, in presenza di una crisi già esplosa, uno dei coniugi si ‘consoli’ tra le braccia di un altro/a.
Quanto al tentativo della corte trentina di bilanciare (o meglio giustificare) il tradimento con l’asserita volontà della moglie di non voler avere figli si deve notare che con il termine fedeltà, la cui radice significa fede, fiducia, si vuole effettivamente alludere non soltanto all’esclusività dei rapporti sessuali, ma ad ogni manifestazione della vita più intima dei coniugi, nella triplice sfera sentimentale, sessuale e generativa.
Tuttavia, il richiamo al dovere di fedeltà non può tradursi in una “trasfigurazione” dello stesso in un inesistente dovere di assecondare immediatamente il tassativo desiderio (nella specie procreativo) dell’altro coniuge. Infatti l’evoluzione dei valori e dei modelli sociali di comportamento ha mutato i rapporti di coppia nel senso dell’eguaglianza e dell’autonomia, e con essi comportato il tramonto del ius in corpus e del debitum coniugale (Ferraro, Famiglia e Matrimonio, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, Giuffrè, 2001, 215).
La procreazione non costituisce più, dunque, l’esito normale o naturale del rapporto di coppia e dello stesso matrimonio, ben potendo essere rinviata (od anche esclusa).
La decisione di avere figli, che naturalmente rientra tra quelle affidate all’accordo dei coniugi, può essere bloccata dal “veto” unilaterale di uno dei due (Roppo, Il giudice nel conflitto coniugale. La famiglia tra autonomia e interventi pubblici, Il Mulino, Bologna, 1981, 314).
Non è più il matrimonio, in quanto istituzione, a costituire la via attraverso la quale assicurare all’uomo una discendenza. In passato regole del diritto e regole sociali valevano a garantire questa aspirazione. Per la donna il matrimonio costituiva pressoché l’unica prospettiva di vita degna; una volta sposata, la donna era tenuta all’obbedienza, e ad un obbligo di fedeltà, per lei sola, incondizionato, né poteva rifiutare i rapporti sessuali - dato che al marito spettava nei suoi confronti il ius in corpus -, o impedire che fossero fecondi - essendo le pratiche contrarie penalmente sanzionate. Oggi il diritto non offre più questa garanzia: la fedeltà resta il primo tra i doveri coniugali, ma è fondato su basi di reciprocità ed è privo di sanzione penale; il consenso al matrimonio non autorizza a rapporti sessuali non voluti; il controllo della fertilità non è riprovato, ma promosso in vista di una procreazione responsabile. L’aspirazione alla discendenza può, quindi, realizzarsi non in forza del diritto, ma del consenso, un consenso che non è solo quello iniziale, ma che deve rinnovarsi ogni volta.
In questo senso anche il giurista custode della tradizione doveva osservare come “la programmazione delle nascite da un lato - passata in gran parte dalle decisioni dell'uomo a quelle della donna - ed il potere dall'altro riconosciuto alla stessa moglie di abortire senza che sia richiesto il consenso del marito (...) sono espressioni dello stesso filone di tendenza che ha portato alla non incriminazione dell'adulterio ed al libero riconoscimento dei figli adulterini. Questa è rivoluzione: il rapporto familiare, chiuso per naturale tendenza, non trova più una difesa esterna al suo carattere istituzionale; ma questo forse è soltanto un segno che riflette la dilagante libertà dei costumi” (cfr. Trabucchi, Famiglia e diritto nell’orizzonte degli anni ‘80, in La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo, Bilanci e prospettive, Padova, 1986, p. 3 ss., specie p. 11 ss.).

Così, nella disciplina attuale il rapporto tra matrimonio e procreazione è più sfumato rispetto al passato, in quanto nella dimensione dei fini, il matrimonio civile è inteso ad instaurare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ma, diversamente da quanto previsto dal diritto canonico, non è istituzionalmente orientato alla generazione della prole. Nei rapporti tra coniugi, la generazione non costituisce materia di un diritto dell’uno nei confronti dell’altro, e di un correlativo dovere ma, piuttosto, oggetto di una libertà da esercitarsi insieme, solo se entrambi si è d’accordo. Il tramonto della soggezione della moglie al marito porta con sé la riconquista del privilegio nella generazione che la realtà biologica ha consegnato nelle mani della donna, nell’ambito di un rapporto affettivo e paritario (non proprietario) con il partner (Cossu, La filiazione legittima e naturale, in La famiglia, III, Torino, 2000, 25).
In questi termini, la sentenza trentina sembra fare un salto indietro di almeno 35 anni, rivendicando un inesistente ius in corpus nei confronti della moglie che giustificherebbe la ricerca di un diverso partner sessuale da parte del marito, cosa che appare illegittima, prima ancora che infondata in diritto.

Infedeltà coniugale e risarcimento: va provata lesione dell'integrità fisio-psichica
Cassazione civile , sez. VI, sentenza 17.01.2012 n° 610 Con la sentenza 17 gennaio 2012, n. 610, in tema di assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione risolve una duplice questione, in termini di richiesta di risarcimento del danno subito a causa del tradimento del marito e in riferimento alla capacità lavorativa della figlia maggiorenne.
Nel caso di specie, la moglie aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti del coniuge, lamentandosi della decisione assunta dalla Corte territoriale con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado in tema di separazione personale, aveva ridotto l’assegno imposto al marito per il mantenimento della moglie, revocando inoltre a quest’ultima l’assegnazione della casa coniugale.
In particolare, le doglianze si riferivano ai richiami operati dalla Corte a rendite vitalizie percepite dalla moglie e al generico impegno del marito di garantire un’adeguata sistemazione abitativa nei sui confronti. In realtà, secondo i giudici del Palazzaccio le censure contenute nel ricorso, inerenti alla quantificazione dell'assegno di mantenimento della ricorrente, sono fondate con riguardo alla ricostruzione della condizione economica di ciascuna delle parti ed al relativo raffronto, ritenendosi immotivata l’inclusione tra i cespiti di lei di una rendita assicurativa mensile, che lo stesso controricorrente non conferma, nonché all'impropria considerazione della futura, ipotetica e non meglio precisata soluzione alloggiativa offerta dal coniuge. Ciò è sufficiente per far ritenere agli Ermellini che nel caso specifico la riduzione sancita dal giudice di merito non avrebbe garantito un tenore di vita analogo alle condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. Tuttavia altri due motivi di ricorso, presentati dalla moglie, vengono disattesi: il primo relativo al risarcimento del danno non patrimoniale collegato alla infedeltà del coniuge; il secondo relativo alla revoca del mantenimento alla figlia, ormai maggiorenne. Quanto al primo punto – condividendo il rigetto operato dal giudice di merito – la Cassazione, pur ribadendo la possibilità della richiesta dei danni anche in ambito familiare, non rileva nessuna lesione di diritti fondamentali e particolarmente dell’integrità fisio-psichica della moglie; riscontro negativo – si legge nella sentenza – che la ricorrente solo genericamente avversa, omettendo di dedurre l’esistenza di circostanze atte ad integrare gli estremi della invocata tutela risarcitoria. Quanto alla figlia il diniego di assegno paterno per il mantenimento ad opera del giudice di merito si fondano sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche della figlia ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonché di titolo di studio universitario e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative – peraltro offerte dal padre stesso - ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate.
A nulla rileva l’assunto della ricorrente circa l'erroneo richiamo della laurea in architettura della figlia piuttosto che in conservazione e restauro di beni culturali, non apparendo decisivo in rapporto al possibile suo inserimento lavorativo nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta dal padre in ambito edilizio.
In conclusione, per i giudici di Piazza Cavour non emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle già espresse in primo grado. Da qui l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello territoriale, in diversa composizione.

Infedeltà coniugale: sì al risarcimento del danno ed alla pronuncia di addebito
Cassazione Civile n. 8862 del 01 giugno 2012

Commento:
La Corte di Cassazione, seguendo una nuova impostazione derivante dall’evoluzione giurisprudenziale in materia, con la sentenza n. 8862 del 01 giugno 2012 ha statuito che possono sicuramente coesistere la pronuncia di addebito ed il risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri e le finalità radicalmente differenti Secondo i giudici della Suprema Corte a rilevare è proprio la qualità di coniuge e la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, dall’altro, si configura come comportamento che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile.
Infatti la responsabilità tra coniugi non si fonda sulla mera violazione dei doveri matrimoniali, ma sulla lesione, a seguito dell’avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, etc.
Ne consegue che la violazione dell'obbligo di fedeltà di un coniuge può dare diritto all'altro ad equo risarcimento del danno, considerate le incidenze di tale comportamento sulla salute, la privacy e la reputazione dell'altra parte.

Testo integrale:

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Macerata, con sentenza in data 16-26 marzo 2009, pronunciava la separazione giudiziale ore tra i coniugi F.L. e B.C., con addebito al marito, assegnando la casa coniugale alla moglie e disponendo l’affidamento congiunto delle figlie minori E. e F., con collocamento presso la madre; poneva a carico del F. assegni a favore delle due figlie, di importo differente; escludeva l’assegno di mantenimento, nonché risarcimento dei danni non patrimoniali per la moglie; condannava peraltro il F. a corrispondere alla moglie stessa somma da essa anticipata a favore del marito per l’acquisto di un appartamento. Avverso tale sentenza proponeva appello la B., lamentando la mancata condanna del marito alla corresponsione di assegno di mantenimento e risarcimento di danni a favore; censurava altresì la determinazione degli assegni a favore delle figlie, affermando che l’assegno maggiore doveva essere corrisposto a favore della figlia di età superiore; si doleva altresì del riconoscimento dei danni patrimoniali, in misura inferiore alle sue richieste. Costituitosi il contraddittorio, il F. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via incidentale, escludersi l’addebito della separazione a suo carico; censurava altresì la quantificazione dell’assegno per le figlie, effettuato dal primo Giudice, nonché la condanna alla restituzione di somma a favore della moglie.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 17 marzo-16 aprile 2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, modificava gli importi degli assegni per le figlie, confermando per il resto la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione la B.
Resiste con controricorso il F., che pure propone ricorso incidentale.
Resiste con controricorso al ricorso incidentale la B.
Motivi della decisione
Per ragioni sistematiche va esaminato dapprima il ricorso incidentale: si censura l’addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà a carico del marito e, se tale censura fosse accolta, rimarrebbe assorbito il motivo del ricorso principale circa il risarcimento del danno per tale violazione.
Con il primo motivo, il ricorrente incidentale lamenta violazione e falsa applicazione e degli artt. 360 c.p.c. n° 3 e 5 e 2687 c.c. per insufficiente motivazione, avendo il Giudice addebitato automaticamente a lui la separazione, in assenza di prove a suo carico e senza esaminare le reciproche condotte dei coniugi.
Il motivo va rigettato, in quanto infondato.
L’obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente, rilevante). Quanto all’addebito, esso sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa all’intollerabilità della convivenza. (ciò anche per l’obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale). (Al riguardo Cass. n. 17193 del 2011).
Quanto al vizio di motivazione, il ricorrente incidentale, nella sostanza, introduce profili di fatto, in suscettibili di controllo di questa sede, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata e non illogica. Afferma il Giudice a quo la sussistenza di nesso causale tra il deterioramento del rapporto e il comportamento del F. che aveva instaurato una stabile relazione con un’altra donna (significativamente seguita dall’allontanamento del F. stesso dalla casa coniugale e dall’inizio di una convivenza more uxorio, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso di separazione), posto che, anteriormente ad essa, la vita matrimoniale - continua il Giudice a quo - era assolutamente normale, con atteggiamenti anche affettivi tra i coniugi e condivisione di vacanze estive e invernali.
Si esamina pure la deposizione del teste F.S., fratello dell’odierno ricorrente incidentale, che parlava, unico tra i testi escussi, di frequenti contese tra i coniugi, in conseguenza del carattere litigioso della B. (ma, correttamente, la sentenza impugnata precisa che la mera litigiosità non potrebbe dar luogo ad alcun addebito, ed essa, del resto, forse derivava dalla consapevolezza o dal sospetto - poi rivelatosi fondato - della relazione del marito).
Con il secondo motivo, il F. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n° 3 e 5 c.p.c. e 2697 c.c., per la insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo il Giudice confermato la sua condanna a corrispondere la somma di £. 50.000.000 alla moglie che aveva asserito, senza alcuna prova, di averla anticipata a favore del marito per l’acquisto di un appartamento. Il motivo va rigettato, in quanto infondato.
Anche il tal caso, il F. introduce motivi di fatto, in contrasto con quanto indicato dalla sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata. Dal contesto motivazionale, emerge, seppur sinteticamente, che sulla base della documentazione prodotta, risulta il prestito di £. 50.000.000, l’originaria somma impegnata ed anticipata dalla B., non risultando invece l’esborso di somma maggiore (si richiamano evidentemente, ancorché per implicito, le argomentazioni della sentenza di primo grado, ove si precisava che la B. aveva destinato la provvista di vari assegni ad uno degli intestatari dell’immobile acquistato, e spettava semmai al F. dimostrare altro rapporto tra la moglie e il prenditore dei predetti assegni). Quanto ai principi di solidarietà familiare, invocati dal ricorrente incidentale, è bensì vero che l’obbligo di contribuzione durante la convivenza familiare sussiste in relazione alle sostanze e alle capacità di lavoro professionale e/o casalingo di entrambi i coniugi ed è volto a soddisfare i bisogni della famiglia, ma è altrettanto vero che, soprattutto in relazione ad attività ed operazioni economiche e straordinarie, come l’acquisto di un immobile, ben possono costituirsi rapporti di debito e credito tra i coniugi, come tra qualsiasi altro soggetto.
Con il terzo motivo, il F. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n° 3 e 5 c.p.c. e 2697 c.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’assegnazione dell’intera casa coniugale, comodamente divisibile tra i coniugi, interamente alla B.
Il motivo va rigettato, in quanto infondato.
Ancora una volta, vengono introdotti profili di fatto, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata. Con motivazione essenziale e stringata, ma adeguata, il Giudice a quo esclude la divisione della casa coniugale (non si tratta peraltro di inammissibilità della domanda, come sembra affermare il ricorrente incidentale). Questa è stata correttamente assegnata alla B., con collocamento in essa delle due figlie minori.
L’assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell’art. 155 quater c.c., va effettuata “tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, (per tutte, Cass. n. 16802 del 2009). Ritiene la Corte di Merito (riferendosi esplicitamente alla posizione delle figlie minori, che abitano nella casa coniugale, e richiamando, ancorché implicitamente, le argomentazioni della sentenza di primo grado) che il “vissuto” delle minori stesse, le relazioni, gli interessi sviluppati, i bisogni attivati escludano, nel loro preminente interesse, una divisione della casa stessa che comporterebbe una notevole limitazione del loro spazio di vita.
Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale lamenta violazione degli artt. 360 n° 3 e 5 c.p.c. e 2697 c.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo il Giudice confermato una differenza di importo degli assegni di mantenimento per le figlie. Non si comprende bene se il ricorrente censuri soltanto la distribuzione dell’assegno tra le figlie ovvero ne richieda una diminuzione dell’importo. Se così fosse, il ricorso sarebbe non autosufficiente, perché privo di ogni motivazione al riguardo. Quanto alla predetta “distribuzione”, la Corte di merito, con motivazione adeguata e logica, valuta preminenti le esigenze della figlia maggiore di età rispetto all’altra, secondo quanto più frequentemente accade, ed in mancanza di specifiche indicazioni, circa particolari esigenze e bisogni delle figlie, da parte dei genitori.
Il motivo va dunque rigettato, in quanto infondato.
Conclusivamente, va rigettato il ricorso incidentale.
Quanto al ricorso principale, con il primo motivo, la ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in punto esclusione dell’assegno di mantenimento a suo favore, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c.
Il motivo è fondato.
Secondo orientamento ampiamente consolidato, (per tutte, Cass., n° 6698 del 2009) ai fini della determinazione dell’assegno di separazione (o di divorzio), l’inadeguatezza dei redditi del coniuge va commisurata al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale: accertato il quale, dovrà il giudice verificare se i mezzi economici, a disposizione del richiedente, gli permettano di conservarlo e, in caso negativo, procederà alla valutazione comparativa dei mezzi a disposizione di ciascun coniuge.
La sentenza impugnata, da un lato, ha accertato la sussistenza di un tenore di vita elevato durante la convivenza matrimoniale (ciò giustificherebbe, a suo dire, la determinazione dell’assegno per le figlie minori, di importo piuttosto elevato), dall’altro, con una motivazione insufficiente e, almeno in parte, contraddittoria, ha precisato che la B. non avrebbe dimostrato la propria inadeguatezza dei redditi, svolgendo attività lavorativa retribuita, “non essendo quindi provato che essa non sia in grado di mantenere il tenore di vita precedente”. Null’altro aggiunge il Giudice a quo, senza verifica alcuna sui mezzi economici del coniuge richiedente l’assegno, quasi che un’attività lavorativa qualsivoglia (nella specie, sembra pacifico che la moglie lavori part time presso un ente pubblico; diverge al contrario la valutazione su ulteriori redditi e proprietà in capo all’uno e all’altro coniuge) escluda di per sé sola l’assegno di mantenimento di separazione. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., in combinato disposto con l’art. 2043 c.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all’esclusione di responsabilità aquiliana del F., per violazione dell’obbligo di fedeltà matrimoniale.
Il motivo è fondato.
Afferma la sentenza impugnata che la condotta del F. non sarebbe “antigiuridica”. La domanda di risarcimento del danno contrasterebbe con il diritto del coniuge di perseguire le proprie scelte personali, soprattutto in conseguenza “della legge che ha eliminato il carattere illecito dell’adulterio”: il desiderio di “libertà e felicità” del F., pur comportando disgregazione della famiglia, sarebbe sanzionato con l’addebito della separazione, ma non potrebbe configurarsi quale fonte di risarcimento dei danni. Non tiene conto, il Giudice a quo dell’evoluzione giurisprudenziale di questi anni, di merito e legittimità l’affermarsi e l’estendersi di uno dei fenomeni sicuramente più rilevanti nella vicenda più recente del diritto di famiglia; l’introduzione della logica e dei metodi della responsabilità civile nel rapporto tra coniugi e tra genitori e figli, che del resto, si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della responsabilità aquiliana.
Significativamente la sentenza impugnata parla di legge che ha rifiutato il carattere illecito dell’adulterio (si riferisce, evidentemente, alle notissime sentenze della Corte Costituzionale che avevano dichiarato l’illegittimità dei reati di adulterio e concubinato) quasi che, ancor oggi, i danni non patrimoniali siano soltanto derivanti da ipotesi di reato. Quanta Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che la violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, anche ai sensi dell’art. 2 Cost., incidendo su beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali (per tutte, Cass. nn. 7281, 7282, 7283 del 2003). E’ vero che una parte della dottrina ha definito il nuovo orientamento giurisprudenziale “illiberale”perché punirebbe ulteriormente il coniuge (magari già sanzionato dalla dichiarazione di addebito), con la “creazione” di diritti assolutamente inesistenti, non essendovi alcuna violazione del principio del neminem laedere.
Va precisato che la responsabilità tra coniuge o del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla mera violazione dei doveri matrimoniali o di quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione, a seguito dell’avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, etc. (al riguardo, più in generale, Cass. n. 9801 del 2005 e, specificatamente sull’obbligo di fedeltà, Cass. n. 18853 del 2011, n. 610 del 2012). Si riteneva altresì, come ancora afferma il Giudice a quo che l’addebito, strumento peraltro più sanzionatorio che risarcitorio, non soffrisse la cumulabilità di ulteriori risarcimenti, salvo che vi fossero specifici danni patrimoniali, per i quali il coniuge avrebbe potuto ovviamente essere ritenuto responsabile (ad es. se egli avesse, con il suo comportamento, arrecato perdite al patrimonio dell’altro coniuge); ovvero - ipotesi del tutto differente - il coniuge arrecasse danno all’altro, prescindendo dalla sua qualità in quanto mero soggetto danneggiante, come qualsiasi estraneo (ad es. con la propria guida spericolata). Al contrario, come si diceva, secondo il nuovo orientamento, rileva proprio la sua qualità di coniuge e la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, dà luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile.
Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti.
Nella specie, afferma il Giudice a quo, che la relazione

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Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l'indirizzo e-mail dell'Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi e-mail contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito. L'indirizzo e-mail dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questo Sito.

Dati personali raccolti: E-mail

Modulo di contatto o invio e-mail. L'Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto o inviando una comunicazione e-mail, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall'intestazione del modulo o dal contenuto della e-mail.

Dati personali raccolti: Nome, Cognome, E-mail

Gestione Indirizzi e invio Mail (newsletter)

Questi servizi consentono di gestire un database di contatti e-mail, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l'Utente. Questi servizi potrebbero inoltre, consentire di raccogliere dati relativi alla data e all'ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell'Utente, così come all'interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.

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Protezione: Firewall, protezione antivirus e anti-malware

Questi servizi analizzano il traffico di questo sito web, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di bloccare tentativi di compromissione del sito web stesso.

Wordfence Security (Defiant Inc.)

Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell'Utente.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.("Google"). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

I servizi di statistica di Google Analytics inseriti su questo sito web sono in forma aggregata aggiungendo la direttiva IP Anonymize, si veda la parte relativa ai cookies in fondo a questo sito web.

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Contenuti su piattaforme esterne

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo Sito e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Video Youtube (Google Inc.)

Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

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Google Font (Google Inc.) Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

 

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Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

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Diritti dell'Utente

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, l'Utente ha il diritto di:

- revocare il consenso in ogni momento. L'Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

- opporsi al trattamento dei propri Dati. L'Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

- accedere ai propri Dati. L'Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

- verificare e chiedere la rettificazione. L'Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l'aggiornamento o la correzione.

- ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l'Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l'Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.

- ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L'Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell'Utente, su un contratto di cui l'Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

- proporre reclamo. L'Utente può proporre un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell'interesse pubblico, nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell'Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

 

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I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

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